LEGGE REGIONALE 28 luglio 2023, n. 10
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025
BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 28 luglio 2023
Art. 25
Inserimento dell’
articolo 19 septies nella legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l’
articolo 19 sexies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:
“Art. 19 septies
Supporto psicologico
1.
La Regione Emilia-Romagna sostiene la promozione di una cultura del benessere psico-fisico degli operatori, nonché la tutela e il sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana.
2.
La Regione Emilia-Romagna può altresì prevedere, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 15, l’attivazione di percorsi e strumenti per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché attraverso l’attuazione di raccomandazioni tecniche.
3.
Gli enti locali possono promuovere le azioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, nonché valorizzando esperienze quali gruppi di autoaiuto, sportelli di ascolto o altri strumenti di sostegno psicologico per lo stress lavorativo e la microconflittualità quotidiana.”.