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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

Art. 11
Assegnazione dei contributi alle imprese associate
1. I consorzi fidi assegnano i contributi relativi ai fondi cui all’articolo 10, comma 1, lett. a) e b) a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi, operanti in Emilia-Romagna, che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia del consorzio fidi, realizzano programmi afferenti strutture ubicate nel territorio regionale che, anche disgiuntamente, prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno, la messa in campo di investimenti immateriali;
c) il reintegro delle scorte e il finanziamento del capitale circolante.
2. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere inclusi gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte del consorzio fidi.
3. Le condizioni e gli importi massimi concedibili sono definiti attraverso apposito atto della Giunta regionale.

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