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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

Art. 13
Comitato regionale di monitoraggio e Osservatorio regionale
1. È istituito con atto della Giunta regionale un Comitato regionale quale organo consultivo che coadiuva il Settore regionale competente nell’attuazione e monitoraggio delle politiche di promozione dell’economia urbana. A tale organo partecipano organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del mondo delle professioni, nonché enti locali e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e innovazione.
2. La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto a compensi né a rimborsi spese.
3. Anche al fine di supportare l’attività del Comitato, la Regione svolge funzioni di Osservatorio sullo sviluppo e sulle dinamiche connesse con l’economia urbana, avvalendosi dell’Osservatorio del commercio istituito con l’ articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999, eventualmente integrato con le necessarie ulteriori competenze.

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