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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

Art. 16
Norma finanziaria
1. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025), per quanto concerne gli articoli da 3 a 13 a valere sulla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività, Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori e, per quanto concerne gli oneri di cui all’articolo 14, a valere sulla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), nell’ambito della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 1 – Fonti energetiche, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

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