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LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2023 , n. 12

SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 3 ottobre 2023

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito programmatico regionale
Art. 4 - Hub urbani e hub di prossimità
Art. 5 - Contributi per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità
Art. 6 - Progetti per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione delle aree a vocazione commerciale
Art. 7 - Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
Art. 8 - Innovazione e qualificazione delle imprese
Art. 9 - Progetti integrati per l’innovazione
Art. 10 - Promozione dell’associazionismo e della cooperazione creditizia
Art. 11 - Assegnazione dei contributi alle imprese associate
Art. 12 - Sviluppo delle competenze per l’economia urbana
Art. 13 - Comitato regionale di monitoraggio e Osservatorio regionale
Art. 14 - Assistenza tecnica
Art. 15 - Clausola valutativa
Art. 16 - Norma finanziaria
Art. 17 - Modalità di attuazione
Art. 18 - Abrogazioni e norma transitoria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna favorisce lo sviluppo dell’economia urbana verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete dei servizi e degli spazi urbani, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività, attrattività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo, attraverso interventi volti a promuovere:
a) lo sviluppo di politiche integrate di miglioramento della qualità urbana, con particolare attenzione al tema della sostenibilità e accessibilità, qualificazione e valorizzazione delle aree a vocazione commerciale, comprese quelle su cui insistono mercati di operatori su area pubblica e potenziamento dell’attrattività dei centri urbani e turistici;
b) il sostegno alle aree e ai piccoli centri caratterizzati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi;
c) la qualificazione della rete distributiva e dei pubblici esercizi, nonché l’innovazione delle imprese commerciali e dei servizi, con particolare riferimento alla promozione di sistemi a rete, aggregazioni, attività integrate;
d) lo sviluppo di nuovi modelli di costruzione dell'offerta al cittadino, per la creazione di nuovi prodotti commerciali, servizi e spazi di vita rispondenti alle nuove domande di welfare e socialità;
e) servizi urbani di prossimità attraverso lo sviluppo di modelli integrati per la gestione e fruizione dei servizi urbani e delle infrastrutture sociali di prossimità, mettendo al centro il ruolo proattivo della comunità e dei cittadini, anche tramite l’utilizzo di nuovi modelli regolativi e gestionali degli spazi, delle attività e della socialità, con particolare riferimento all’accessibilità di tali prodotti e servizi alle fasce più fragili della popolazione;
f) lo sviluppo di tecnologie e modelli per la pianificazione, la simulazione e il monitoraggio degli usi e delle funzioni delle città, anche attraverso gemelli digitali in ambito urbano e territoriale, utilizzo di Internet of Things (IoT), Open e Big Data e Intelligenza Artificiale (IA) per lo sviluppo di nuovi servizi e attività a vocazione commerciale;
g) forme di associazionismo per il sostegno creditizio, quali consorzi fidi del commercio e dei servizi;
h) azioni di sistema per supportare la trasformazione digitale e sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di partnership e comunità di imprenditori;
i) lo sviluppo delle competenze per favorire processi di sviluppo innovativo dell’economia urbana.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per economia urbana: la disciplina che analizza i rapporti tra attività economiche e territorio studiando le modalità con cui le interazioni tra soggetti, spazi e servizi rendono possibile l’organizzazione della domanda e dell’offerta sul territorio per rispondere ai fabbisogni delle comunità;
b) per consorzi fidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’ articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 o nell'elenco di cui all’ articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
c) per hub urbani: aree poste al centro delle città e dei comuni caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio;
d) per hub di prossimità: aree in grado di accrescere la propria identità ed economia di prossimità attraverso le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi;
e) per servizi di prossimità: i servizi al cittadino caratterizzati da una prossimità fisica ai luoghi di abitazione e di lavoro, con cui il cittadino soddisfa esigenze quotidiane;
f) per Centri di Assistenza tecnica (CAT): centri di assistenza alle imprese di cui all’ articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno);
g) per Clust-ER: comunità strutturata per condividere idee, competenze, strumenti e risorse per sostenere la competitività delle aree della Strategia di specializzazione intelligente (S3) del sistema produttivo regionale;
h) per Internet of Things (IoT) o Internet delle cose: la connessione fra tutti gli oggetti attraverso la tecnologia digitale, quindi la capacità degli oggetti di essere connessi e di poter scambiare dati e informazioni fra di loro;
i) per Open Data o dati aperti: dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati;
j) per Big Data o megadati: raccolta di dati informatici tanto estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore o conoscenza. Il termine è utilizzato dunque in riferimento alla capacità della scienza dei dati di analizzare o estrapolare e mettere in relazione un'enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, attraverso sofisticati metodi statistici e informatici di elaborazione, al fine di scoprire i legami tra fenomeni diversi (ad esempio correlazioni) e prevedere quelli futuri;
k) per Intelligenza Artificiale (IA): la disciplina che studia se e in che modo si possano realizzare sistemi informatici intelligenti in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. L’intelligenza artificiale permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce, risolvere problemi e agire verso un obiettivo specifico.
Art. 3
Ambito programmatico regionale
1. Con riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, la Regione sostiene i progetti di sviluppo dell’economia urbana, oltre che con le attività specifiche previste nella presente legge, anche attraverso programmi, strumenti e misure di cui alle seguenti disposizioni e programmi regionali:
a) misure ed interventi volti a promuovere ed incentivare la rigenerazione urbana di cui al Titolo II, Capo II, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio);
b) misure per lo sviluppo delle aree urbane e delle aree interne e montane previste nell’ambito dei Programmi regionali finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione Europea;
c) legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali);
d) legge regionale 3 agosto 2022, n. 12 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità);
e) legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità);
f) legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
g) legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3);
h) Programma Regionale per la Ricerca e il trasferimento tecnologico di cui alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);
i) legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico);
j) Programma regionale delle attività produttive di cui all’ articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
k) legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica);
l) legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato);
m) legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna);
n) legge regionale 27 maggio 2022, n. 5 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente);
o) legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione);
p) legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive);
q) legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
r) legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);
s) legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);
t) legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna).
Art. 4
Hub urbani e hub di prossimità
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove l’istituzione, l’attivazione e lo sviluppo di hub urbani e hub di prossimità, come definiti all’articolo 2, volti a sviluppare processi di rilancio socio-economico dell’area urbana di riferimento. I processi di rilancio socio-economico per la promozione del contesto oggetto dell’intervento dell’area urbana di riferimento possono realizzarsi attraverso:
a) opere di miglioramento del contesto fisico ed altre attività di interesse per lo sviluppo dell’hub;
b) iniziative di promozione dell’area oggetto di intervento;
c) formazione di partnership pubblico privato, consorzi o associazioni di vie o aree, che perseguono finalità di sviluppo dell’economia urbana;
d) individuazione di attrattori, materiali o immateriali, con spiccata connotazione identitaria.
2. La Giunta regionale dettaglia i requisiti necessari a identificare gli hub urbani e di prossimità e le modalità per la loro costituzione ed il loro riconoscimento, tenendo in considerazione anche le capacità di governance dell’hub.
Art. 5
Contributi per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità
1. Al fine di favorire la costituzione, l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità di cui all’articolo 4, la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, gli interventi promossi da tali enti, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore del commercio e dei servizi, volti a:
a) realizzare studi di fattibilità per l’attivazione di hub urbani e di prossimità;
b) promuovere la qualificazione delle aree interessate dagli hub urbani e di prossimità riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2;
c) valorizzare gli hub urbani e di prossimità riconosciuti, attraverso azioni di promozione;
d) sostenere la qualificazione e innovazione delle imprese insediate e l’insediamento di nuove imprese in tali ambiti, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile ed a quella femminile.
Art. 6
Progetti per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione delle aree a vocazione commerciale
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi a Comuni, singoli o associati e alle Unioni di Comuni, i progetti da questi enti proposti, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, finalizzati:
a) alla riqualificazione sostenibile e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici o di aree urbane a vocazione commerciale, compresi i progetti di sistemazione e riqualificazione di aree mercatali già esistenti o di siti da destinare al commercio su aree pubbliche;
b) alla promozione e al marketing del territorio.
Art. 7
Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), la Regione concede contributi per l’insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali di cui all' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999.
2. Dei contributi di cui al comma 1 possono beneficiare le piccole e medie imprese, anche organizzate in cooperative di comunità, del commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di servizio, per interventi concernenti:
a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa, compreso l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
c) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
d) la realizzazione di punti di informazione turistica (IAT diffusi) secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.
3. La Giunta regionale, con la propria deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, può prevedere che la spesa per il progetto presentato comprenda anche le spese per le scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30 per cento del totale delle spese previste per il progetto.
4. Qualora le imprese beneficiarie cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediate, senza previo accordo con il Comune, i contributi concessi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti dall’atto di cui all’articolo 17.
5. I Comuni interessati, al fine di promuovere interventi di miglioramento e di recupero edilizio, e l’insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, possono prevedere, per tali esercizi, la riduzione degli oneri di urbanizzazione, fino alla metà.
6. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali interessate, individuate mediante avviso pubblico, per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.
7. La Regione può altresì concedere contribuiti al funzionamento degli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999.
Art. 8
Innovazione e qualificazione delle imprese
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), la Regione promuove la riqualificazione e l’innovazione delle imprese del territorio regionale attraverso contributi a progetti volti all’innovazione tecnologica e organizzativa ed alla riqualificazione delle imprese che esercitano commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere imprese anche in forma associata per progetti volti:
a) alla qualificazione delle strutture;
b) all’introduzione di nuove tecnologie;
c) all’offerta di nuovi servizi;
d) alla promozione delle attività e dei servizi.
3. Possono essere concessi contributi per l’abbattimento dei costi sui finanziamenti anche a medio e lungo termine delle imprese del commercio.
Art. 9
Progetti integrati per l’innovazione
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), e) ed f), la Regione può concedere contributi per lo sviluppo di progetti pilota fortemente innovativi, promossi da Comuni e Unioni di Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei servizi, connessi con gli ambiti di cui all’articolo 4, volti a:
a) promuovere nuovi modelli di costruzione dell'offerta al cittadino, per la creazione di nuovi prodotti commerciali, servizi e spazi di vita rispondenti alle nuove esigenze dei cittadini;
b) sviluppare spazi e servizi di prossimità, come definiti all’articolo 2, comma 1, lett. e), attraverso lo sviluppo di modelli integrati per la gestione e la fruizione dei servizi urbani e delle infrastrutture sociali di prossimità, mettendo al centro il ruolo proattivo della comunità e dei cittadini anche tramite l’utilizzo di nuovi modelli regolativi e gestionali dello spazio e di sviluppo di spazi e occasioni di socialità, con particolare riferimento all’accessibilità di tali prodotti e servizi alle fasce più fragili della popolazione;
c) incentivare tecnologie e modelli per la pianificazione, la simulazione e il monitoraggio dinamico degli usi e delle funzioni delle città, anche attraverso gemelli digitali in ambito urbano e territoriale, utilizzo di IoT, Open e Big Data e IA per lo sviluppo di nuovi servizi e attività a vocazione commerciale;
d) promuovere la sperimentazione di tecnologie, modelli e soluzioni innovative, in collaborazione con la rete dei Clust-ER, con particolare riferimento ai Clust-ER Economia Urbana e Turismo.
Art. 10
Promozione dell’associazionismo e della cooperazione creditizia
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. g), la Regione concorre allo sviluppo dei consorzi fidi, costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, mediante:
a) la concessione di fondi destinati a fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il conferimento di fondi finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati, riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie.
2. I consorzi fidi di cui al comma 1, come definiti all’articolo 2, devono altresì rispettare le seguenti condizioni:
a) essere composti da almeno trecento imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi;
b) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
c) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione;
d) operare in Emilia-Romagna.
3. I fondi di cui al comma 1, lett. a), finalizzati alla concessione di agevolazioni alle imprese sotto forma di garanzia, sono concessi ai consorzi fidi in proporzione all'importo globale delle garanzie anno per anno emesse sulle diverse operazioni di finanziamento erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dai consorzi fidi ed effettivamente erogate nel periodo e alle imprese dei settori indicati nell’atto di cui al comma 5.
4. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.
5. Le misure dei contributi, le percentuali di riparto e le modalità di utilizzo dei medesimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, in relazione al criterio di cui al comma 3.
6. I fondi di cui al comma 1, lett. b), finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati, relativi a finanziamenti assistiti da garanzia rilasciata dal medesimo consorzio fidi, sono concessi ai consorzi fidi con gli stessi criteri e procedure di cui al comma 3.
7. La Giunta stabilisce le ipotesi in cui i consorzi fidi possono utilizzare i fondi di cui al comma 1, lett. a), per le medesime finalità di cui al comma 1, lett. b).
8. Nell'atto di concessione viene stabilito il termine entro il quale i consorzi fidi individuano le imprese destinatarie del contributo e il termine trascorso il quale si procede al recupero dei fondi inutilizzati dal consorzio fidi, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.
Art. 11
Assegnazione dei contributi alle imprese associate
1. I consorzi fidi assegnano i contributi relativi ai fondi cui all’articolo 10, comma 1, lett. a) e b) a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi, operanti in Emilia-Romagna, che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia del consorzio fidi, realizzano programmi afferenti strutture ubicate nel territorio regionale che, anche disgiuntamente, prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno, la messa in campo di investimenti immateriali;
c) il reintegro delle scorte e il finanziamento del capitale circolante.
2. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere inclusi gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte del consorzio fidi.
3. Le condizioni e gli importi massimi concedibili sono definiti attraverso apposito atto della Giunta regionale.
Art. 12
Sviluppo delle competenze per l’economia urbana
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. h) ed i), la Regione promuove iniziative di formazione, informazione e aggiornamento su tematiche coerenti con le priorità della presente legge, volte a sviluppare le competenze degli operatori e favorire la creazione di nuova occupazione nei settori interessati dallo sviluppo dell’economia urbana.
2. Ai sensi del comma 1, la Regione promuove azioni per lo sviluppo delle competenze negli ambiti propri del settore, nonché nei campi delle tecnologie digitali, del green e dell’erogazione di servizi e attività collettive. Le attività verranno svolte in relazione alle esigenze espresse da enti locali, imprese, loro associazioni di rappresentanza, Centri di Assistenza tecnica (CAT), Università, centri di ricerca e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche attraverso gli enti di formazione accreditati.
3. La Regione sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, studi, analisi e iniziative per la promozione della rete commerciale distributiva proposti dai Centri di Assistenza Tecnica (CAT).
Art. 13
Comitato regionale di monitoraggio e Osservatorio regionale
1. È istituito con atto della Giunta regionale un Comitato regionale quale organo consultivo che coadiuva il Settore regionale competente nell’attuazione e monitoraggio delle politiche di promozione dell’economia urbana. A tale organo partecipano organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del mondo delle professioni, nonché enti locali e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e innovazione.
2. La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto a compensi né a rimborsi spese.
3. Anche al fine di supportare l’attività del Comitato, la Regione svolge funzioni di Osservatorio sullo sviluppo e sulle dinamiche connesse con l’economia urbana, avvalendosi dell’Osservatorio del commercio istituito con l’ articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999, eventualmente integrato con le necessarie ulteriori competenze.
Art. 14
Assistenza tecnica
1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione prevede azioni e servizi di assistenza tecnica anche in collaborazione con le proprie agenzie strumentali e società in-house.
Art. 15
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni:
a) sugli interventi attuati ai sensi della presente legge dal punto di vista degli utenti interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle misure intraprese;
b) su eventuali criticità nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025), per quanto concerne gli articoli da 3 a 13 a valere sulla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività, Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori e, per quanto concerne gli oneri di cui all’articolo 14, a valere sulla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), nell’ambito della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 1 – Fonti energetiche, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.
Art. 17
Modalità di attuazione
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi dalla Regione, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina la misura dei contributi, i criteri e le modalità per la loro assegnazione e concessione, nonché le spese dirette volte alla gestione della presente legge.
Art. 18
Abrogazioni e norma transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a)
la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49);
b)
il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno).
2. Nella legge regionale n. 14 del 1999, tutti i riferimenti alla legge regionale n. 41 del 1997 sono da intendersi riferiti alla presente legge.
3. Ai procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie avviati, in attuazione della legge regionale n. 41 del 1997, entro la data dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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