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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20

DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023

INDICE

Art. 1 - Principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Istituzione dell’Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali
Art. 5 - Alberi monumentali e Boschi vetusti di cui all’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013
Art. 6 - Alberi monumentali regionali e Boschi vetusti regionali
Art. 7 - Conservazione e salvaguardia degli Alberi monumentali regionali
Art. 8 - Conservazione e salvaguardia dei Boschi vetusti regionali
Art. 9 - Valorizzazione, informazione e formazione
Art. 10 - Azioni per la gestione e la valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti
Art. 11 - Vigilanza
Art. 12 - Sanzioni amministrative
Art. 13 - Norme finanziarie
Art. 14 - Clausola valutativa
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell’Unione europea in materia di tutela ambientale e del patrimonio culturale, con la presente legge intende valorizzare e assicurare la conservazione degli alberi monumentali e del patrimonio boschivo di particolare interesse naturalistico, paesaggistico, storico, culturale e religioso ricadenti nel territorio emiliano-romagnolo.
Art. 2
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge:
a) recepisce le definizioni di “albero monumentale” e di “bosco vetusto” di cui all’ articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 Sito esterno (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) ed attua quanto ivi previsto;
b) definisce i criteri e le modalità per l’individuazione degli esemplari arborei e dei boschi di particolare pregio presenti sul territorio emiliano-romagnolo, non rientranti nella disciplina di cui alla legge n. 10 del 2013 Sito esterno, ai quali attribuire il carattere di “Albero monumentale regionale” e di “Bosco vetusto regionale” ;
c) promuove e sostiene azioni di conservazione, di gestione e di valorizzazione degli esemplari arborei ai quali è attribuito il carattere di monumentalità e dei boschi ai quali è attribuito il carattere di vetustà e incentiva iniziative didattiche e divulgative per diffonderne la conoscenza;
d) promuove, nelle azioni di valorizzazione e conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, un approccio integrato che unisce iniziative legate all’identità culturale, al paesaggio naturale e agli ecosistemi biologici con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza delle persone, la responsabilità condivisa per l’ambiente e per migliorare la qualità della vita.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all’ articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge n. 10 del 2013 Sito esterno, nonché le seguenti definizioni:
a) “Albero monumentale regionale (AMR)” : albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, alberi in filare o in gruppo, ubicati sul territorio emiliano-romagnolo, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 e che richiedono una speciale azione di conservazione poiché aventi uno o più fra i seguenti caratteri di monumentalità:
1) pregio naturalistico: per età, dimensioni, rarità botanica e specie, anche in riferimento al territorio regionale, e per il valore ecologico;
2) pregio paesaggistico: per ubicazione, forma e portamento o architettura vegetale;
3) pregio storico-culturale-religioso;
b) “Zona di protezione dell’albero (ZPA)” : area fisica di rispetto di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 metri, calcolata dall’esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell’Albero monumentale regionale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie;
c) “Bosco vetusto regionale (BVR)” : formazione boschiva, naturale o artificiale, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno , che presenti caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione e, in particolare, caratterizzata dalla presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) esemplari arborei di grandi dimensioni;
2) specie autoctone rare;
3) biodiversità animale e vegetale di particolare pregio naturalistico;
4) complessa struttura del popolamento forestale;
5) mancanza di interventi di utilizzazione forestale da almeno quaranta anni;6) documentazione storica relativa alla presenza del bosco;
d) “Ente forestale” : l'ente territoriale competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6), individuato dall' articolo 21, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) nei Comuni e nelle loro Unioni, se costituite;
2. Gli Alberi monumentali regionali possono appartenere sia a specie autoctone che alloctone e ricadere sia in proprietà pubblica che privata, in aree forestali di origine naturale o artificiale, in aree rurali o urbane.
Art. 4
Istituzione dell’Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un quadro conoscitivo coordinato e integrato delle informazioni georeferenziate degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali presenti sul territorio emiliano-romagnolo e per assicurare la più ampia divulgazione delle stesse, istituisce l’Elenco degli Alberi monumentali regionali e la Rete dei Boschi vetusti regionali.
2. La Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le modalità di gestione dell’Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali.
3. La Regione Emilia-Romagna, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette condividono le informazioni e i dati utili per l’attuazione della presente legge.
Art. 5
Alberi monumentali e Boschi vetusti di cui all’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le modalità per addivenire alla costituzione dell’elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi dell’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno e della normativa statale attuativa.
Art. 6
Alberi monumentali regionali e Boschi vetusti regionali
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua i criteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali-religiosi idonei per l’attribuzione del carattere di monumentalità agli esemplari arborei di interesse regionale e i criteri naturalistici, selvicolturali e paesaggistici idonei per l’attribuzione del carattere di vetustà dei boschi di interesse regionale, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno.
2. Chiunque può segnalare alla Regione esemplari arborei e boschi presenti sul territorio regionale per l’attribuzione dello status di Albero monumentale regionale e di Bosco vetusto regionale.
3. La struttura regionale competente, verificata la sussistenza delle caratteristiche di monumentalità per gli Alberi monumentali regionali e delle caratteristiche di vetustà dell’area proposta per i Boschi vetusti regionali di cui all’articolo 3, esprime il proprio parere alla candidatura.
4. La struttura regionale competente comunica l’avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità o di vetustà al soggetto proprietario dell’Albero monumentale regionale e della Zona di protezione dell’albero o dell’area interessata dal Bosco vetusto regionale al Comune, all’Ente forestale, all’Ente di gestione dell’area protetta e ai Carabinieri Forestale territorialmente interessati e lo pubblica sul proprio sito web.
5. I soggetti interessati possono presentare osservazioni e, decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 4, la struttura regionale competente, valutate le osservazioni pervenute, salvo dissenso espresso di uno o più proprietari, con proprio atto determina l’attribuzione del carattere di monumentalità degli esemplari arborei o di vetustà dei boschi e lo comunica ai soggetti di cui al comma 4.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ed è altresì pubblicato, a fini meramente informativi, sul sito web dell’Amministrazione comunale interessata territorialmente.
7. L’atto che disciplina la conservazione del Bosco vetusto regionale può contenere il Piano di gestione dello stesso che, di norma, indica le attività e gli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione regionale di cui all’articolo 8.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, all’esemplare arboreo è attribuito il carattere di monumentalità e al bosco il carattere di vetustà e ad essi si applicano le tutele di cui agli articoli 7 e 8.
9. La struttura regionale competente inserisce i dati dell’Albero monumentale regionale e del Bosco vetusto regionale di cui al comma 6 nell’Elenco regionale degli Alberi monumentali regionali e nella Rete regionale dei Boschi vetusti di cui all’articolo 4.
10. L’atto che disciplina la conservazione degli Alberi monumentali regionali, comprese le relative Zone di protezione degli alberi e dei Boschi vetusti regionali è recepito dai Comuni territorialmente interessati negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Art. 7
Conservazione e salvaguardia degli Alberi monumentali regionali
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione degli Alberi monumentali regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.
2. Per gli Alberi monumentali regionali è vietato:
a) l’abbattimento, la rimozione e il danneggiamento;
b) la modifica della chioma o dell’apparato radicale e la realizzazione di interventi che interessino gli organi epigei e l’apparato radicale;
c) l’esecuzione di interventi ricadenti all’interno della Zona di protezione dell'albero.
3. La struttura regionale competente, accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, può autorizzare gli interventi di cui al comma 2, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La struttura regionale competente, il Comune e l’Ente di gestione dell’area protetta territorialmente interessati verificano il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
4. In caso di concreto imminente pericolo per l’incolumità pubblica, gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale e devono essere comunicati tempestivamente alla struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai Carabinieri Forestale territorialmente competenti.
5. In caso di abbattimento, di rimozione o di morte dell’esemplare monumentale tutelato, la struttura regionale competente procede all’approvazione dell’atto di rimozione del vincolo di conservazione e aggiorna l’Elenco regionale di cui all’articolo 4.
Art. 8
Conservazione e salvaguardia dei Boschi vetusti regionali
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione dei Boschi vetusti regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.
2. Per i Boschi vetusti regionali sono vietati:
a) i tagli di utilizzazione forestale;
b) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare gli apparati epigei e ipogei degli esemplari arbustivi ed arborei che formano il bosco vetusto;
c) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare il sottobosco e la presenza degli stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza.
3. La struttura regionale competente può autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, solo per casi motivati, indicando eventuali prescrizioni vincolanti e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La struttura regionale competente, i Comuni, l’Ente forestale e l’Ente di gestione dell’area protetta territorialmente interessati verificano e vigilano sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute e di quelle previste nel Piano di gestione.
4. In caso di concreto imminente pericolo per l’incolumità pubblica, gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale e devono essere comunicati tempestivamente alla struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai CarabinieriForestale territorialmente competenti.
Art. 9
Valorizzazione, informazione e formazione
1. La Regione Emilia-Romagna, in occasione della “Giornata nazionale degli alberi” prevista per il 21 novembre, promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo di maggior pregio presente sul territorio emiliano-romagnolo e alla valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi e ai boschi nella cultura italiana.
2. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene iniziative di valorizzazione, informazione e formazione volte a diffondere l’importanza della tutela e della corretta gestione degli esemplari arborei monumentali e dei boschi vetusti nell’ambito della conservazione della biodiversità e della promozione degli aspetti storico-culturali connessi.
3. Per le finalità della presente legge la Regione si dota di un Sistema informativo che assolve anche agli obblighi di costituzione dell’Elenco degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all’articolo 6.
Art. 10
Azioni per la gestione e la valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei monumentali e le relative zone di protezione, nonché i boschi vetusti, tutelati dalla presente legge e dalla legge n. 10 del 2013 Sito esterno, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di:
a) indagini sullo stato di salute;
b) interventi di salvaguardia, conservazione e gestione;
c) iniziative di censimento del patrimonio arboreo monumentale e dei boschi presenti sul territorio regionale;
d) iniziative di comunicazione e sensibilizzazione volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell’importanza della corretta cura e gestione.
2. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per l’accesso, la concessione, la rendicontazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1.
Art. 11
Vigilanza
1. La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attraverso ARPAE, dai Comuni, dagli Enti forestali e dagli Enti di gestione delle aree protette.
2. La Regione, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette possono promuovere forme di collaborazione con altri soggetti preposti alla tutela ambientale per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni di cui alla presente legge.
Art. 12
Sanzioni amministrative
1. Per l‘abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità ai sensi dell’articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l’abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei monumentali di cui al comma 1, in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 50.000,00. Per l’esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell’apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella Zona di protezione dell’albero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00.
3. Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 si applicano per ciascun esemplare arboreo tutelato, sia esso singolo che facente parte di una formazione tutelata lineare o areale (filare o gruppo).
4. La Zona di protezione dell’albero, in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all’evento. L’inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000,00 a un massimo di euro 20.000,00.
5. Per l‘abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi o di arbusti ricadenti nei boschi a cui è attribuito il carattere di vetustà ai sensi dell’articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l’abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi o arbusti facenti parte di un Bosco vetusto regionale di cui al comma 5, in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.
7. L’area in cui sono stati effettuati gli interventi di cui al comma 6, in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all’evento. L’inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 30,00 a un massimo di euro 200,00 per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo, lastruttura regionale competente può prescrivere l'esecuzione di lavori di messa in pristino dei luoghi.
9. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono introitati al bilancio regionale.
10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle procedure di accertamento, contestazione e all’applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale)e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 13
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 110.000,00 per l’esercizio 2023 e di euro 235.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo I spese correnti - “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie. 
2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 14
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a) tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali e dei Boschi vetusti individuati sul territorio regionale ed assoggettati alle tutele previste dalla legge n. 10 del 2013 Sito esterno ;
b) tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all’articolo 6 dalla presente legge;
c) misure adottate per favorire e incentivare la conservazione e la valorizzazione degli Alberi monumentali di cui all’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno , degli Alberi monumentali regionali, dei Boschi vetusti di cui all’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno e dei Boschi vetusti regionali;
d) riepilogo delle spese direttamente sostenute dalla Regione e dei contributi regionali erogati per la gestione e la valorizzazione degli esemplari arborei e dei boschi presenti sul territorio emiliano-romagnolo a cui è stato riconosciuto il carattere di monumentalità o di vetustà.
3. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli esemplari arborei che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno , già tutelati ai sensi dell’ articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) sono da considerarsi, a tutti gli effetti, Alberi monumentali regionali protetti ai sensi della presente legge.
2.
L’ articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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