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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20

DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023

Art. 6
Alberi monumentali regionali e Boschi vetusti regionali
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua i criteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali-religiosi idonei per l’attribuzione del carattere di monumentalità agli esemplari arborei di interesse regionale e i criteri naturalistici, selvicolturali e paesaggistici idonei per l’attribuzione del carattere di vetustà dei boschi di interesse regionale, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno.
2. Chiunque può segnalare alla Regione esemplari arborei e boschi presenti sul territorio regionale per l’attribuzione dello status di Albero monumentale regionale e di Bosco vetusto regionale.
3. La struttura regionale competente, verificata la sussistenza delle caratteristiche di monumentalità per gli Alberi monumentali regionali e delle caratteristiche di vetustà dell’area proposta per i Boschi vetusti regionali di cui all’articolo 3, esprime il proprio parere alla candidatura.
4. La struttura regionale competente comunica l’avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità o di vetustà al soggetto proprietario dell’Albero monumentale regionale e della Zona di protezione dell’albero o dell’area interessata dal Bosco vetusto regionale al Comune, all’Ente forestale, all’Ente di gestione dell’area protetta e ai Carabinieri Forestale territorialmente interessati e lo pubblica sul proprio sito web.
5. I soggetti interessati possono presentare osservazioni e, decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 4, la struttura regionale competente, valutate le osservazioni pervenute, salvo dissenso espresso di uno o più proprietari, con proprio atto determina l’attribuzione del carattere di monumentalità degli esemplari arborei o di vetustà dei boschi e lo comunica ai soggetti di cui al comma 4.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ed è altresì pubblicato, a fini meramente informativi, sul sito web dell’Amministrazione comunale interessata territorialmente.
7. L’atto che disciplina la conservazione del Bosco vetusto regionale può contenere il Piano di gestione dello stesso che, di norma, indica le attività e gli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione regionale di cui all’articolo 8.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, all’esemplare arboreo è attribuito il carattere di monumentalità e al bosco il carattere di vetustà e ad essi si applicano le tutele di cui agli articoli 7 e 8.
9. La struttura regionale competente inserisce i dati dell’Albero monumentale regionale e del Bosco vetusto regionale di cui al comma 6 nell’Elenco regionale degli Alberi monumentali regionali e nella Rete regionale dei Boschi vetusti di cui all’articolo 4.
10. L’atto che disciplina la conservazione degli Alberi monumentali regionali, comprese le relative Zone di protezione degli alberi e dei Boschi vetusti regionali è recepito dai Comuni territorialmente interessati negli strumenti di pianificazione urbanistica.

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