LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1 - Finalità
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.
In coerenza con il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2024), in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.
Capo I
TRASPORTI, TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 2
Modifica all’
articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984
1.
Al
comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) dopo le parole:
“sono riconfermabili.”
sono aggiunte le seguenti:
“La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta.”.
Art. 3
Modifica all’
articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:
“2 bis.
Qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista all’
articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).”.
Art. 4
Modifiche all’
articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
Al
comma 1 bis dell’articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 5
Modifica all’
articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011
1.
Dopo il
comma 3 bis dell’articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente:
“3 ter.
Il gestore del servizio idrico integrato risponde di tutti gli adempimenti e del rispetto delle prescrizioni per l’esercizio della derivazione previsti nell’atto e nel disciplinare di concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano ed erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, messagli a disposizione dall’Agenzia concessionaria della medesima.”.
Art. 6
Modifica all’
articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Dopo la
lettera p) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è aggiunta la seguente:
Art. 7
Modifica all’
articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2015
1.
Al
comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla
legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) l’ultimo periodo è soppresso.
Capo II
DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA
Art. 8
Perentorietà dei termini di cui all’
articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Le proroghe di cui all’
articolo 10 septies, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 e modificato con
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14 non trovano applicazione, in coerenza con i casi ivi specificati, nelle ipotesi in cui siano in contrasto con i termini perentori di cui all’
articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), necessari ad assicurare la transizione ai nuovi strumenti urbanistici generali orientati al riuso e alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo, previsti dalla medesima legge regionale.
Capo III
LEGALITÀ E POLIZIA LOCALE
Art. 9
Modifica all’
articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018
1.
Al
comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)) le parole:
“al 31 dicembre 2022”
sono sostituite dalle seguenti:
“al 31 dicembre 2023 nei sei mesi successivi a tale data”.
Capo IV
ENTI LOCALI
Art. 10
Modifiche all’
articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2012
1.
Al
comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) le parole:
“almeno i due terzi dei Comuni interessati”
sono sostituite dalle seguenti:
“tutti i Comuni richiedenti che, assieme, devono rispettare le condizioni di seguito elencate”.
2.
Il
comma 3 dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente:
“3.
Le proposte, che possono essere presentate ogni tre anni e che devono pervenire entro il 15 settembre a decorrere dall’anno 2024, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell’annualità successiva.”.
Capo V
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA
Art. 11
Modifica all’
articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2002
1.
Al
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) le parole:
“norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 “
Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari”” sono sostituite dalle seguenti:
“norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'
articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).”.
Art. 12
Modifica all’
articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002
1.
All’
articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
l.r. 6 luglio 1984 n. 38 )), il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
“3 bis.
Al fine di sostenere, promuovere e rilanciare settori turistici strategici a seguito di gravi eventi legati ai fattori climatici che interessino il territorio regionale o parte di esso, la Regione può concedere alle imprese che operano in tali settori contributi a fondo perduto per progetti di qualificazione e innovazione delle strutture e dei servizi o in forma di ristori per le perdite di reddito subite a causa dei predetti eventi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definisce le tipologie di interventi ammessi a finanziamento e individua le categorie di imprese beneficiarie, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.”.
Art. 13
Modifica all’
articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2023
1.
Al
comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) le parole:
“servizi dedicati nonché supporto”
sono sostituite dalle seguenti:
“l’offerta universitaria, le azioni di promozione e competizione degli Atenei a livello nazionale e internazionale, le infrastrutture universitarie, di ricerca e accoglienza, i servizi dedicati nonché il supporto”.
Capo VI
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
Art. 14
Modifica all’
articolo 7 della legge regionale n. 48 del 2001
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) è inserito il seguente:
"1 bis.
Fino alla data di abrogazione dell’
articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all’attività istituzionale esercitata:
a)
ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazionedella
l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazionedella
l.r. 31 maggio 1993, n. 26 ));
b)
alle associazioni iscritte nella sezione “a) Organizzazioni di volontariato” del RUNTS.".
Art. 15
Modifiche all'
articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003
1.
Al
comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) dopo le parole:
“dei servizi e delle prestazioni erogate.”
sono inserite le seguenti:
“La Giunta regionale provvede altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate.”.
2.
Al
comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, dopo le parole:
“acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale”
sono inserite le seguenti:
“o metropolitano”.
Art. 16
Modifica all’
articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2014
1.
Al
comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale) le parole:
“trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale”
sono sostituite dalle seguenti:
“con periodicità triennale”.
Capo VII
AGRICOLTURA
Art. 17
Modifica all’
articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000
1.
Dopo il
comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
Art. 18
Modifiche all’
articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
All’
articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
d)
al comma 11, dopo le parole: “nel rispetto dei provvedimenti regionali,” sono inserite le seguenti: “non costituiscono “ appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse”;
e)
alla fine del comma 11 sono aggiunte le parole:
“Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla Regione o degli Enti gestori di parchi o aree protette per l’esercizio dell’attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati.”
;
Capo VIII
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 19
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017
1.
Al
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“La Regione Emilia-Romagna può inoltre procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all’
articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74 ”
;
b)
le parole:
“A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse.”
sono sostituite dalle seguenti:
“A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all’
articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.”
.
Art. 20
Modifica all’
articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018
1.
Alla fine del
comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) sono aggiunte le parole:
“Dall'esercizio 2024 l’importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.”.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.