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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo I
TRASPORTI, TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 2
1.
Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) dopo le parole:
“sono riconfermabili.”
sono aggiunte le seguenti:
“La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta.”.
Art. 3
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista all’ articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).”.
Art. 4
1.
Al comma 1 bis dell’articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono apportate le seguenti modifiche: 
a)
dopo le parole:
“altri enti pubblici,”
sono aggiunte le seguenti:
“compresi i soggetti gestori dei beni riconosciuti dall’UNESCO,” ;
b)
le parole
“del criterio naturale n. IX stabilito”
sono sostituite dalle seguenti:
“dei criteri nn. VIII e IX stabiliti”.
Art. 5
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente:
“3 ter. Il gestore del servizio idrico integrato risponde di tutti gli adempimenti e del rispetto delle prescrizioni per l’esercizio della derivazione previsti nell’atto e nel disciplinare di concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano ed erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, messagli a disposizione dall’Agenzia concessionaria della medesima.”.
Art. 6
1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è aggiunta la seguente: 
"p bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di cinquanta metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.".
Art. 7
1.
Al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) l’ultimo periodo è soppresso.

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