LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Capo II
DISCIPLINA IN MATERIA URBANISTICA
Art. 8
Perentorietà dei termini di cui all’
articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Le proroghe di cui all’
articolo 10 septies, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51 e modificato con
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14 non trovano applicazione, in coerenza con i casi ivi specificati, nelle ipotesi in cui siano in contrasto con i termini perentori di cui all’
articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), necessari ad assicurare la transizione ai nuovi strumenti urbanistici generali orientati al riuso e alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo, previsti dalla medesima legge regionale.