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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo V
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA
Art. 11
1.
Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) le parole:
“norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 “
Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari”” sono sostituite dalle seguenti:
“norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 Sito esterno, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).”.
Art. 12
1. All’ articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38 )), il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
“3 bis. Al fine di sostenere, promuovere e rilanciare settori turistici strategici a seguito di gravi eventi legati ai fattori climatici che interessino il territorio regionale o parte di esso, la Regione può concedere alle imprese che operano in tali settori contributi a fondo perduto per progetti di qualificazione e innovazione delle strutture e dei servizi o in forma di ristori per le perdite di reddito subite a causa dei predetti eventi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definisce le tipologie di interventi ammessi a finanziamento e individua le categorie di imprese beneficiarie, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.”.
Art. 13
1.
Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) le parole:
“servizi dedicati nonché supporto”
sono sostituite dalle seguenti:
“l’offerta universitaria, le azioni di promozione e competizione degli Atenei a livello nazionale e internazionale, le infrastrutture universitarie, di ricerca e accoglienza, i servizi dedicati nonché il supporto”.

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