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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo VIII
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“La Regione Emilia-Romagna può inoltre procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all’ articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 Sito esterno
;
b)
le parole:
“A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 Sito esterno sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse.”
sono sostituite dalle seguenti:
“A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 Sito esterno sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.”
.
Art. 20
1.
Alla fine del comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) sono aggiunte le parole:
“Dall'esercizio 2024 l’importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.”.

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