LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 10
Modifiche all’
articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2012
1.
Al
comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) le parole:
“almeno i due terzi dei Comuni interessati”
sono sostituite dalle seguenti:
“tutti i Comuni richiedenti che, assieme, devono rispettare le condizioni di seguito elencate”.
2.
Il
comma 3 dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente:
“3.
Le proposte, che possono essere presentate ogni tre anni e che devono pervenire entro il 15 settembre a decorrere dall’anno 2024, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell’annualità successiva.”.