LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 11
Modifica all’
articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2002
1.
Al
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) le parole:
“norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 “
Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari”” sono sostituite dalle seguenti:
“norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'
articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).”.