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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 12
1. All’ articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38 )), il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
“3 bis. Al fine di sostenere, promuovere e rilanciare settori turistici strategici a seguito di gravi eventi legati ai fattori climatici che interessino il territorio regionale o parte di esso, la Regione può concedere alle imprese che operano in tali settori contributi a fondo perduto per progetti di qualificazione e innovazione delle strutture e dei servizi o in forma di ristori per le perdite di reddito subite a causa dei predetti eventi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definisce le tipologie di interventi ammessi a finanziamento e individua le categorie di imprese beneficiarie, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.”.

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