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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 14
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) è inserito il seguente:
"1 bis. Fino alla data di abrogazione dell’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo Settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno ), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all’attività istituzionale esercitata:
a) ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazionedella l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazionedella l.r. 31 maggio 1993, n. 26 ));
b) alle associazioni iscritte nella sezione “a) Organizzazioni di volontariato” del RUNTS.".

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