LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 14
Modifica all’
articolo 7 della legge regionale n. 48 del 2001
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) è inserito il seguente:
"1 bis.
Fino alla data di abrogazione dell’
articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all’attività istituzionale esercitata:
a)
ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazionedella
l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazionedella
l.r. 31 maggio 1993, n. 26 ));
b)
alle associazioni iscritte nella sezione “a) Organizzazioni di volontariato” del RUNTS.".