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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 18
1. All’ articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. È fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell’autorizzazione, fatta salva l’eventuale presenza di vincoli superiori.";
b)
al comma 6 la parola:
“novembre”
è sostituita dalla seguente:
“marzo”
c)
alla fine del comma 10 sono aggiunte le parole:
“La reiterata violazione di tale obbligo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, comporta la decadenza dall’autorizzazione e l’impossibilità di rinnovo per un anno da parte del titolare decaduto.”
;
d) al comma 11, dopo le parole: “nel rispetto dei provvedimenti regionali,” sono inserite le seguenti: “non costituiscono “ appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse”;
e)
alla fine del comma 11 sono aggiunte le parole:
“Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla Regione o degli Enti gestori di parchi o aree protette per l’esercizio dell’attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati.”
;
f)
al comma 12, le parole:
“di una sola autorizzazione di appostamento fisso”
sono sostituite dalle seguenti:
“al massimo di due autorizzazioni di appostamenti fissi”
.

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