LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 18
Modifiche all’
articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
All’
articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
d)
al comma 11, dopo le parole: “nel rispetto dei provvedimenti regionali,” sono inserite le seguenti: “non costituiscono “ appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse”;
e)
alla fine del comma 11 sono aggiunte le parole:
“Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla Regione o degli Enti gestori di parchi o aree protette per l’esercizio dell’attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati.”
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