LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 2
Modifica all’
articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984
1.
Al
comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) dopo le parole:
“sono riconfermabili.”
sono aggiunte le seguenti:
“La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta.”.