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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 4
1.
Al comma 1 bis dell’articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono apportate le seguenti modifiche: 
a)
dopo le parole:
“altri enti pubblici,”
sono aggiunte le seguenti:
“compresi i soggetti gestori dei beni riconosciuti dall’UNESCO,” ;
b)
le parole
“del criterio naturale n. IX stabilito”
sono sostituite dalle seguenti:
“dei criteri nn. VIII e IX stabiliti”.

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