LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 5
Modifica all’
articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011
1.
Dopo il
comma 3 bis dell’articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente:
“3 ter.
Il gestore del servizio idrico integrato risponde di tutti gli adempimenti e del rispetto delle prescrizioni per l’esercizio della derivazione previsti nell’atto e nel disciplinare di concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano ed erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, messagli a disposizione dall’Agenzia concessionaria della medesima.”.