LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20
DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023
Art. 11
Vigilanza
1.
La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attraverso ARPAE, dai Comuni, dagli Enti forestali e dagli Enti di gestione delle aree protette.
2.
La Regione, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette possono promuovere forme di collaborazione con altri soggetti preposti alla tutela ambientale per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni di cui alla presente legge.