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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20

DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023

Art. 12
Sanzioni amministrative
1. Per l‘abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità ai sensi dell’articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l’abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei monumentali di cui al comma 1, in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 50.000,00. Per l’esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell’apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella Zona di protezione dell’albero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00.
3. Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 si applicano per ciascun esemplare arboreo tutelato, sia esso singolo che facente parte di una formazione tutelata lineare o areale (filare o gruppo).
4. La Zona di protezione dell’albero, in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all’evento. L’inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000,00 a un massimo di euro 20.000,00.
5. Per l‘abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi o di arbusti ricadenti nei boschi a cui è attribuito il carattere di vetustà ai sensi dell’articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l’abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi o arbusti facenti parte di un Bosco vetusto regionale di cui al comma 5, in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.
7. L’area in cui sono stati effettuati gli interventi di cui al comma 6, in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all’evento. L’inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 30,00 a un massimo di euro 200,00 per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo, lastruttura regionale competente può prescrivere l'esecuzione di lavori di messa in pristino dei luoghi.
9. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono introitati al bilancio regionale.
10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle procedure di accertamento, contestazione e all’applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale)e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

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