LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20
DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023
Art. 14
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2.
A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a)
tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali e dei Boschi vetusti individuati sul territorio regionale ed assoggettati alle tutele previste dalla
legge n. 10 del 2013 ;
b)
tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all’articolo 6 dalla presente legge;
c)
misure adottate per favorire e incentivare la conservazione e la valorizzazione degli Alberi monumentali di cui all’
articolo 7 della legge n. 10 del 2013 , degli Alberi monumentali regionali, dei Boschi vetusti di cui all’
articolo 7 della legge n. 10 del 2013 e dei Boschi vetusti regionali;
d)
riepilogo delle spese direttamente sostenute dalla Regione e dei contributi regionali erogati per la gestione e la valorizzazione degli esemplari arborei e dei boschi presenti sul territorio emiliano-romagnolo a cui è stato riconosciuto il carattere di monumentalità o di vetustà.
3.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.