LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20
DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023
Art. 3
Definizioni
1.
Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all’
articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge n. 10 del 2013 , nonché le seguenti definizioni:
a)
“Albero monumentale regionale (AMR)” : albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, alberi in filare o in gruppo, ubicati sul territorio emiliano-romagnolo, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 e che richiedono una speciale azione di conservazione poiché aventi uno o più fra i seguenti caratteri di monumentalità:
1)
pregio naturalistico: per età, dimensioni, rarità botanica e specie, anche in riferimento al territorio regionale, e per il valore ecologico;
2)
pregio paesaggistico: per ubicazione, forma e portamento o architettura vegetale;
3)
pregio storico-culturale-religioso;
b)
“Zona di protezione dell’albero (ZPA)” : area fisica di rispetto di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 metri, calcolata dall’esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell’Albero monumentale regionale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie;
c)
“Bosco vetusto regionale (BVR)” : formazione boschiva, naturale o artificiale, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’
articolo 7 della legge n. 10 del 2013 , che presenti caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione e, in particolare, caratterizzata dalla presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1)
esemplari arborei di grandi dimensioni;
2)
specie autoctone rare;
3)
biodiversità animale e vegetale di particolare pregio naturalistico;
4)
complessa struttura del popolamento forestale;
5)
mancanza di interventi di utilizzazione forestale da almeno quaranta anni;6) documentazione storica relativa alla presenza del bosco;
d)
“Ente forestale” : l'ente territoriale competente all'esercizio delle funzioni di cui alla
legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6), individuato dall'
articolo 21, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) nei Comuni e nelle loro Unioni, se costituite;
2.
Gli Alberi monumentali regionali possono appartenere sia a specie autoctone che alloctone e ricadere sia in proprietà pubblica che privata, in aree forestali di origine naturale o artificiale, in aree rurali o urbane.