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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20

DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023

Art. 7
Conservazione e salvaguardia degli Alberi monumentali regionali
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione degli Alberi monumentali regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.
2. Per gli Alberi monumentali regionali è vietato:
a) l’abbattimento, la rimozione e il danneggiamento;
b) la modifica della chioma o dell’apparato radicale e la realizzazione di interventi che interessino gli organi epigei e l’apparato radicale;
c) l’esecuzione di interventi ricadenti all’interno della Zona di protezione dell'albero.
3. La struttura regionale competente, accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, può autorizzare gli interventi di cui al comma 2, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La struttura regionale competente, il Comune e l’Ente di gestione dell’area protetta territorialmente interessati verificano il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
4. In caso di concreto imminente pericolo per l’incolumità pubblica, gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale e devono essere comunicati tempestivamente alla struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai Carabinieri Forestale territorialmente competenti.
5. In caso di abbattimento, di rimozione o di morte dell’esemplare monumentale tutelato, la struttura regionale competente procede all’approvazione dell’atto di rimozione del vincolo di conservazione e aggiorna l’Elenco regionale di cui all’articolo 4.

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