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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20

DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023

Art. 8
Conservazione e salvaguardia dei Boschi vetusti regionali
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione dei Boschi vetusti regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.
2. Per i Boschi vetusti regionali sono vietati:
a) i tagli di utilizzazione forestale;
b) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare gli apparati epigei e ipogei degli esemplari arbustivi ed arborei che formano il bosco vetusto;
c) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare il sottobosco e la presenza degli stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza.
3. La struttura regionale competente può autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, solo per casi motivati, indicando eventuali prescrizioni vincolanti e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La struttura regionale competente, i Comuni, l’Ente forestale e l’Ente di gestione dell’area protetta territorialmente interessati verificano e vigilano sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute e di quelle previste nel Piano di gestione.
4. In caso di concreto imminente pericolo per l’incolumità pubblica, gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale e devono essere comunicati tempestivamente alla struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai CarabinieriForestale territorialmente competenti.

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