LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20
DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 367 del 28 dicembre 2023
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1.
Gli esemplari arborei che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’
articolo 7 della legge n. 10 del 2013 , già tutelati ai sensi dell’
articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) sono da considerarsi, a tutti gli effetti, Alberi monumentali regionali protetti ai sensi della presente legge.
2.
L’
articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge.