LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 24
Contributi
1.
La Regione sostiene le ODV e le APS di cui agli
articoli 32
e
35 del d.lgs. 117/2017
, con sede legale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all’
articolo 5 del d.lgs. 117/2017
.



2.
Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:
a)
all’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’
articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017
, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l’Osservatorio regionale per il Terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;

b)
agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore per il sostegno delle attività di cui all’articolo 7, comma 5;
c)
alle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 9 per la realizzazione di progetti di diffusione e rilevanza regionale, di cui all’articolo 9, comma 2, anche in ragione delle funzioni di autocontrollo ad esse delegate;
d)
ai Centri di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui all’articolo 8, comma 3.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell’
articolo 12 della legge n. 241 del 1990
.

4.
La Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l’accesso al credito o per l’abbattimento dei tassi di interesse per gli Enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.