LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 27
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni
1.
In attuazione dell’
articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017
, gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli Enti del Terzo settore di richiedere la disponibilità di ulteriori beni.

2.
Sulle richieste, gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui all’
articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017
, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico perseguite da ciascuna amministrazione.

3.
Le manifestazioni e le iniziative temporanee devono essere promosse da Enti del Terzo settore e ne deve essere documentata la connessione con l’attività di interesse generale svolta.