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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2024 , n. 2

CONTRASTO DELL’ABBANDONO SPORTIVO IN ETÀ ADOLESCENZIALE E GIOVANILE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N. 8 (NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 144 del 13 maggio 2024

CAPO II
Modifiche di norme regionali
Art. 5
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), è inserita la seguente:
“c-bis) promozione di strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo;”.
Art. 6
1. All’ articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole:
 “, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva”
sono soppresse;
b)
dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
“a bis) strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo;” ;
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“ 2 bis). Le azioni di cui al comma 1 sono svolte ricercando la collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l’associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.”.
Art. 7
1.
Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008 , dopo le parole:  
“di miglioramento degli stili di vita”
sono aggiunte le seguenti: 
“, perseguendo strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l’abbandono sportivo”.
Art. 8
1.
Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2014 dopo le parole:  
“la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili”
sono inserite le seguenti:  
“, anche attraverso strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l’abbandono sportivo, in particolare da parte degli adolescenti e dei giovani”.
Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole:
  “, anche contrastandone l’abbandono precoce”
sono soppresse;
b)
alla lettera a) dopo le parole:
“gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche”
sono aggiunte le seguenti:  
“, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative”
;
c)
dopo la lettera k) è aggiunta la seguente:
“k bis) promozione e sostegno di strategie e azioni dirette a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.”.
Art. 10
1.
Dopo la lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017, è aggiunta la seguente:
“e bis) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, anche attraverso la progettazione, l’innovazione, l’adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, con specifica attenzione alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), dei fenomeni di ritiro sociale, del bullismo e del cyberbullismo nonché degli stereotipi di genere e delle discriminazioni di genere.”.

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