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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2024 , n. 2

CONTRASTO DELL’ABBANDONO SPORTIVO IN ETÀ ADOLESCENZIALE E GIOVANILE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N. 8 (NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 144 del 13 maggio 2024

CAPO III
Disposizioni finali
Art. 11
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere le finalità di cui all’articolo 1. A tal fine, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente, con cadenza triennale, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) attuazione e realizzazione dei progetti rivolti a prevenire l’abbandono sportivo con specifica attenzione alla popolazione giovanile in età adolescenziale, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico;
b) incentivazione e creazione di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni sportive, giovanili o di volontariato e gli istituti scolastici secondari di secondo grado al fine di prevedere e mappare la dispersione sportiva;
c) attività formative rivolte a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e genitori e atleti per prevenire l’abbandono sportivo, evidenziando le iniziative relative all’insorgere di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale;
d) campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla conoscenza e l’analisi del fenomeno dell’abbandono sportivo e sui temi di cui alla presente legge;
e) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, la Regione fa fronte:
a) per l’esercizio 2024, nel limite massimo di 250.000,00 euro mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;
b) per l’esercizio 2025, per 150.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 8 del 2017 nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero;
c) per l’esercizio 2026, per 100.000,00 euro mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 8 del 2017 nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero. 
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna. 
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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