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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2024 , n. 2

CONTRASTO DELL’ABBANDONO SPORTIVO IN ETÀ ADOLESCENZIALE E GIOVANILE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N. 8 (NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 144 del 13 maggio 2024

Art. 10
1.
Dopo la lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017, è aggiunta la seguente:
“e bis) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, anche attraverso la progettazione, l’innovazione, l’adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, con specifica attenzione alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), dei fenomeni di ritiro sociale, del bullismo e del cyberbullismo nonché degli stereotipi di genere e delle discriminazioni di genere.”.

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