LEGGE REGIONALE 13 maggio 2024 , n. 2
CONTRASTO DELL’ABBANDONO SPORTIVO IN ETÀ ADOLESCENZIALE E GIOVANILE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N. 8 (NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 144 del 13 maggio 2024
Art. 10
Modifica all’
articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017
1.
Dopo la
lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017, è aggiunta la seguente:
“e bis) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, anche attraverso la progettazione, l’innovazione, l’adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, con specifica attenzione alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), dei fenomeni di ritiro sociale, del bullismo e del cyberbullismo nonché degli stereotipi di genere e delle discriminazioni di genere.”.