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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2024 , n. 2

CONTRASTO DELL’ABBANDONO SPORTIVO IN ETÀ ADOLESCENZIALE E GIOVANILE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N. 8 (NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14 (NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 144 del 13 maggio 2024

Art. 6
1. All’ articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole:
 “, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva”
sono soppresse;
b)
dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
“a bis) strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo;” ;
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“ 2 bis). Le azioni di cui al comma 1 sono svolte ricercando la collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l’associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.”.

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