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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 3

SOSTEGNO ALLA RIAPERTURA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E DEI TEATRI STORICI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 13 (NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO) E ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 20 (NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 157 del 30 maggio 2024

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, nel limite massimo di 130.000,00 euro nell’esercizio finanziario 2024 e nel limite massimo di 185.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
2. La Giunta è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.

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