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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 3

SOSTEGNO ALLA RIAPERTURA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E DEI TEATRI STORICI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 13 (NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO) E ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 20 (NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 157 del 30 maggio 2024

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Modifica dell’ articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999
Art. 3 - Modifica dell’ articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014
Art. 4 - Contributo straordinario per la riapertura del Cinema Teatro Carani di Sassuolo
Art. 5 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettera c) e all' articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in coerenza con i principi fondamentali in materia di spettacolo di cui alla legge 22 novembre 2017, n. 175 Sito esterno (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) e in materia di cinema e audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220 Sito esterno (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), promuove e sostiene la riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici chiusi o dismessi per periodi di tempo prolungati e a tal fine:
a) modifica la legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e la legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo);
b) sostiene il riavvio e la programmazione delle attività del Cinema Teatro Carani di Sassuolo nelle annualità 2024, 2025 e 2026.
Art. 2
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999, è inserita la seguente:
“g bis) attività di riavvio di teatri storici chiusi da più di otto anni;”.
Art. 3
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2014 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Regione sostiene altresì l’attività di riavvio di sale cinematografiche chiuse da più di otto anni o chiuse dopo il 2020, qualora si tratti di sale poste in zone montane o aree svantaggiate.”.
Art. 4
Contributo straordinario per la riapertura del Cinema Teatro Carani di Sassuolo
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carani ETS per concorrere agli oneri delle attività di spettacolo programmate dalla stessa per la stagione inaugurale 2024 e per le annualità successive 2025 e 2026, stabilito in un importo massimo di 500.000,00 euro così ripartito: 130.000,00 euro nell’esercizio finanziario 2024, 185.000,00 euro nell’esercizio finanziario 2025 e 185.000,00 euro nell’esercizio finanziario 2026.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, nel limite massimo di 130.000,00 euro nell’esercizio finanziario 2024 e nel limite massimo di 185.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
2. La Giunta è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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