LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 4
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI SETTORI SPECIFICI DEL COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE E DELL’ACQUACOLTURA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 3
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1.
Al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per le campagne 2024, 2025 e 2026, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di avvicendamento colturale, per un importo massimo di 1.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 e di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.
2.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3.
La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4.
All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla
legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi ai sensi dell’
articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.
