LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 5
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2014, N. 2 (NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA))
BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 30 maggio 2024
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1 - Modifica all'
articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2014
Art. 2 - Introduzione dell’
articolo 2 bis nella legge regionale n. 2 del 2014
Art. 3 - Introduzione dell’
articolo 7 bis nella legge regionale n. 2 del 2014
Art. 4 - Introduzione dell’
articolo 7 ter nella legge regionale n. 2 del 2014
Art. 5 - Sostituzione dell’
articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2014
Art. 6 - Norma finanziaria
Art. 7 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'
articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2014
1.
Alla fine del
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) sono aggiunte le parole:
“Il caregiver familiare è riconosciuto come tale indipendentemente dalla coabitazione con la persona assistita, dalla residenza o dal domicilio comune, e più in generale dalla convivenza. Questi elementi non costituiscono un requisito per l’identificazione del ruolo di caregiver.”.
Art. 2
Introduzione dell’
articolo 2 bis nella legge regionale n. 2 del 2014
1.
Dopo l’
articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2014 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis
Giovani caregiver
1.
Ai fini della presente legge, per giovane caregiver si intende la persona di età fino ai ventiquattro anni che si prende cura di una persona cara secondo le condizioni e modalità previste dall’articolo 2, comma 1.
2.
La Regione promuove l’identificazione dei giovani caregiver al fine di comprenderne i bisogni, sostenerli, tutelarne il diritto all’educazione e all’istruzione, promuoverne il benessere psico-fisico, validarne le competenze acquisite e facilitarne la transizione dalla scuola al lavoro.
3.
La Regione si impegna altresì a predisporre accordi quadro con l’Ufficio scolastico regionale e gli Atenei regionali per favorire la conciliazione tra tempo di cura e tempo di studio e valorizzare l’impegno di cura.”.
Art. 3
Introduzione dell’
articolo 7 bis nella legge regionale n. 2 del 2014
1.
Dopo l’
articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2014 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni relativamente a:
a)
numero di caregiver che hanno effettuato l’autocertificazione, numero di caregiver a cui è stata somministrata la scala di valutazione dello stress, numero di caregiver ai quali è stata effettuata la rilevazione dei bisogni e la definizione degli interventi di sostegno avvalendosi della sezione caregiver del PAI in conformità con le normative regionali vigenti e successive modifiche;
b)
numero e tipologia delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie locali per fronteggiare lo stress del caregiver;
c)
numero di caregiver familiari che hanno partecipato ad attività di formazione e numero di caregiver familiari che, ai sensi dell’articolo 6, hanno effettuato la validazione o certificazione delle competenze, nonché il numero di studenti caregiver familiari a cui sono stati riconosciuti crediti formativi;
d)
valutazione dell'efficacia delle misure di formazione e certificazione delle competenze per i caregiver familiari;
e)
eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.
2.
In base ai risultati della valutazione, la Giunta regionale può proporre modifiche alla legge per migliorare ulteriormente il supporto ai caregiver familiari e alle persone assistite.
3.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.
Art. 4
Introduzione dell’
articolo 7 ter nella legge regionale n. 2 del 2014
Art. 5
Sostituzione dell’
articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2014
1.
L’
articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Norma finanziaria
1.
All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all’istituzione del Fondo di cui all’articolo 7 ter e alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
3.
La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).”.
Art. 6
Norma finanziaria
1.
La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.