LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 marzo 2025, n. 2
Art. 33
Inserimento dell’
articolo 75 bis nella legge regionale n. 24 del 2017
1.
Dopo l’
articolo 75 della legge regionale n. 24 del 2017 è inserito il seguente:
“Art. 75 bis
Perimetrazione dei territori urbanizzati ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree in dissesto
1.
Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico, approvate con decreto del Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 6 maggio 2024, n. 32, per territorio urbanizzato si intendono le aree perimetrate come tali dal Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato o approvato. Nelle more dell’adozione del PUG, il territorio urbanizzato può essere definito dal Consiglio comunale con apposita deliberazione che dà temporanea applicazione ai criteri di cui all’art. 32, commi 2 e 3, della presente legge ai fini del presente articolo, ove non vi abbia già provveduto nell’ambito dell’atto di recepimento della disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del
titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli
articoli 16
e
19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).”.
e
19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).”.
