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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 marzo 2025, n. 2

Art. 36

(modificato comma 3 da art. 15 L.R. 31 marzo 2025, n. 2)

Circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio
1. Al fine di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi e, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea, la Regione promuove la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Sito esterno (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sito esterno, come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f). Allo scopo, fatta salva la disciplina di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 Sito esterno (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’ articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sito esterno), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 Sito esterno, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni statali in materia, la Regione favorisce le iniziative necessarie per l’acquisizione dei suddetti crediti da parte degli enti pubblici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate o partecipate, non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Sito esterno (Legge di contabilità e finanza pubblica).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a sottoscrivere specifiche convenzioni con gli istituti di credito e intermediari finanziari interessati alle operazioni di cessione dei crediti fiscali di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle manifestazioni di interesse dagli stessi pervenute a seguito di uno o più avvisi pubblicati dalla Regione.
3. Gli enti controllati e le società partecipate dalla Regione, di cui al comma 1, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui al medesimo comma dagli istituti di credito e intermediari finanziari individuati ai sensi del comma 2, nei limiti delle proprie capacità di compensazione fiscali e contributive, desumibili dai bilanci di ciascun ente o società e a condizioni di mercato , nonché nel rispetto delle limitazioni e delle condizioni previste rispettivamente dall’articolo 121, comma 1, lettera b) e dall’articolo 121, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2, ai fini della circolazione dei crediti fiscali si impegnano ad assicurare l’immediato reimpiego sul territorio regionale della capacità fiscale liberata tramite l’acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi agli interventi di cui al comma 1, sostenuti dalle piccole o medie imprese e dalle persone fisiche con sede o residenza nel territorio regionale.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo, prevedendo altresì:
a) le modalità operative attraverso le quali monitorare annualmente il rispetto degli obblighi assunti nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2;
b) l’istituzione di una Commissione tecnica, composta da personale regionale, a supporto delle attività di valutazione delle manifestazioni di interesse alle operazioni di cessione dei crediti fiscali, pervenute ai sensi del medesimo comma 2.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.