LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 marzo 2025, n. 2
Art. 37
Modifiche all’
articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al
comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), le parole:
“L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'
articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011
, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 111 del 2011
.”
sono soppresse.
, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 111 del 2011
.”
2.
Dopo il
comma 2 bis dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000, è aggiunto il seguente:
“2 ter.
L’acquisto di beni immobili per finalità istituzionali ovvero da destinare, in conformità all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 8, commi 1 bis e 2 bis, al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale o di rilevanza sociale è altresì consentito, anche in deroga al disposto dell’articolo 1, comma 5 bis, in esercizio del diritto di prelazione di cui all’
articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).”.
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).”.
