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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Capo XI
Disposizioni varie
Art. 36
Circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio
1. Al fine di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi e, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea, la Regione promuove la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Sito esterno (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sito esterno, come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f). Allo scopo, fatta salva la disciplina di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 Sito esterno (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’ articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sito esterno), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 Sito esterno, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni statali in materia, la Regione favorisce le iniziative necessarie per l’acquisizione dei suddetti crediti da parte degli enti pubblici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate o partecipate, non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Sito esterno (Legge di contabilità e finanza pubblica).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a sottoscrivere specifiche convenzioni con gli istituti di credito e intermediari finanziari interessati alle operazioni di cessione dei crediti fiscali di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle manifestazioni di interesse dagli stessi pervenute a seguito di uno o più avvisi pubblicati dalla Regione.
3. Gli enti controllati e le società partecipate dalla Regione, di cui al comma 1, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui al medesimo comma dagli istituti di credito e intermediari finanziari individuati ai sensi del comma 2, nei limiti delle proprie capacità di compensazione fiscali e contributive, desumibili dai bilanci di ciascun ente o società e a condizioni di mercato.
4. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2, ai fini della circolazione dei crediti fiscali si impegnano ad assicurare l’immediato reimpiego sul territorio regionale della capacità fiscale liberata tramite l’acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi agli interventi di cui al comma 1, sostenuti dalle piccole o medie imprese e dalle persone fisiche con sede o residenza nel territorio regionale.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo, prevedendo altresì:
a) le modalità operative attraverso le quali monitorare annualmente il rispetto degli obblighi assunti nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2;
b) l’istituzione di una Commissione tecnica, composta da personale regionale, a supporto delle attività di valutazione delle manifestazioni di interesse alle operazioni di cessione dei crediti fiscali, pervenute ai sensi del medesimo comma 2.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 37
1.
Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), le parole:  
“L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell' articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 Sito esterno.”
sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000, è aggiunto il seguente:
“2 ter. L’acquisto di beni immobili per finalità istituzionali ovvero da destinare, in conformità all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 8, commi 1 bis e 2 bis, al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale o di rilevanza sociale è altresì consentito, anche in deroga al disposto dell’articolo 1, comma 5 bis, in esercizio del diritto di prelazione di cui all’ articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).”.
Art. 38
1.
Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), dopo le parole  
“dello Statuto”
sono aggiunte le seguenti:  
“, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell’Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi”.
Art. 39
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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