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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1. All’ articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11, le parole:
“Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali non costituiscono “
appostamenti fissi” bensì “apprestamenti” e le stesse non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale.” sono sostituite dalle seguenti:
“Gli apprestamenti aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'articolo 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non sono soggetti all’autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l’esercizio dell’opzione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 12 della legge statale.”
;
b)
alla fine del comma 12, dopo le parole:
“appostamenti fissi nel territorio regionale”
sono aggiunte le seguenti:
“, ove si realizzi una possibile capienza”.
Art. 4
1.
Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale21 dicembre del 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) le parole:
“piano operativo di iniziativa pubblica”
sono sostituite dalle seguenti:
“piano attuativo di iniziativa pubblica”.
Art. 5
1.
Al comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole:
“Dall'esercizio 2024 l’importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.”
, sono sostituite dalle seguenti:
“Dall'esercizio 2024 l’importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato di un importo pari all’incremento della componente dello stipendio tabellare del personale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali. L'adeguamento delle risorse trasferite è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.”.

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