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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Capo III
Art. 6
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 28 (Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento) è aggiunta la seguente:
“d bis) favorire, mediante la concessione di contributi a enti locali, altri soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti del Terzo settore la realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento con l’obiettivo di evitare situazioni di povertà per i debitori sovraesposti e, nel contempo, favorire il recupero dei crediti.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019 è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.”.
Art. 7
1. Dopo l’ articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2019 è aggiunto il seguente:
“Art. 3 bis
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di 50.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).”.
Art. 8
1.
Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019 la parola:
“annualmente”
è sostituita dalle seguenti:
“con cadenza biennale”.
Art. 9
1.
Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019, le parole:
“di ogni anno, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge”
sono sostituite dalle seguenti:
“, con periodicità triennale”.

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