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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Capo IV
Attività produttive
Art. 10
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), le parole:
“in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196.”
sono sostituite dalle seguenti:
“in esecuzione del vigente Regolamento (UE) recante disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea.”.
Art. 11
1.
All’ articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole:
“Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall' allegato 1 del Regolamento Sito esterno (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del trattato Sito esterno).”
sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:
“2 bis. La Regione può ammettere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, nel rispetto delle condizioni previste dall’ articolo 6, comma 3, della legge n. 443 del 1985 Sito esterno.”.
Art. 12
1. Dopo l’ articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è inserito il seguente:
“Art. 16 bis
Disposizioni in materia di produzione di energia eolica
1. Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di produzione di energia eolica, il limite di alta producibilità specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti, ove previsto, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.”.
Art. 13
1.
All’ articolo 8, comma 10, della legge regionale 17 luglio 2023, n. 8 (Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)), le parole:
“Gli interventi di modifica ed ampliamento delle cabine elettriche esistenti sono soggetti ad autocertificazione”
sono sostituite dalle seguenti:
“Gli interventi di modifica e ampliamento delle cabine elettriche esistenti, nonché di nuova costruzione delle cabine elettriche secondarie di pubblica utilità su aree private, sono soggetti ad autocertificazione”.
Art. 14
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco" )) è sostituito dal seguente:
“1. Le Pro Loco possono essere iscritte alla sezione, di cui all’ articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.”.
Art. 15
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: , sono sostituite dalle seguenti:
“dell’ articolo 20 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva)”
;
b)
alla lettera d) le parole: sono sostituite dalle seguenti:
Art. 16
Art. 17
1.
Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna), le parole:
“le associazioni già inserite nel registro di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo))”
sono sostituite dalle seguenti:
“le associazioni di promozione sociale di cui all’ articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).”.
Art. 18
1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) sono sostituite dalle seguenti:
“c) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 Sito esterno e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 Sito esterno, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;”.
Art. 19
1.
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49)) è abrogata.
Art. 20
1.
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), dopo le parole:
“(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)”
sono aggiunte le seguenti:
“e dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna)”.

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