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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Capo V
Sanità-Sociale
Art. 21
1.
Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), le parole:
“all’articolo 16;”
sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 15;”.
Art. 22
1.
Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), le parole:
“in attuazione dell’ articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Sito esterno (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 9, comma 3 e articolo 35 bis del d.lgs. n. 177 del 2005 Sito esterno, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”
, sono sostituite dalle seguenti:
“in attuazione dell’ articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021 Sito esterno, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”.
Art. 23
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:
“4 bis. La Regione Emilia-Romagna interviene, altresì, mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14, 15 e 20 della presente legge, nel pieno rispetto e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011).”.

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