LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024
Capo VI
Trasporti e Ambiente
Art. 24
Sostituzione dell’
articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2017
1.
L’
articolo 11 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema regionale della ciclabilità) è sostituito dal seguente:
“Articolo 11
Tavolo regionale per la ciclabilità
1.
È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.
2.
La Regione, mediante il Tavolo:
a)
nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;
b)
condivide dati e informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni e all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;
c)
propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.
3.
Il Presidente della Regione nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato. Del Tavolo fanno parte:
a)
quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
b)
quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla disciplina regionale in materia e al
decreto legislativo n. 117 del 2017
, di cui uno espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.

4.
La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo e di individuazione dei componenti di cui al comma 3, lettera b). Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”.
Art. 25
Modifica dell’
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018
1.
Al
comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti), dopo le parole:
“è competente per le procedure”
sono aggiunte le seguenti:
“, ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali,”.