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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Capo VI
Trasporti e Ambiente
Art. 24
1. L’ articolo 11 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema regionale della ciclabilità) è sostituito dal seguente:
“Articolo 11
Tavolo regionale per la ciclabilità
1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.
2. La Regione, mediante il Tavolo:
a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;
b) condivide dati e informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni e all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;
c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.
3. Il Presidente della Regione nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato. Del Tavolo fanno parte:
a) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla disciplina regionale in materia e al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, di cui uno espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo e di individuazione dei componenti di cui al comma 3, lettera b). Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”.
Art. 25
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti), dopo le parole:
“è competente per le procedure”
sono aggiunte le seguenti:
“, ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali,”.

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