LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024
Capo VIII
Disposizioni in materia funeraria
Art. 27
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004
1.
All’
articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 28
Modifica dell’
articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004, dopo le parole:
“di cui all’articolo 14”
sono aggiunte le seguenti:
“e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis”.
Art. 29
Inserimento dell’
articolo 14 bis nella legge regionale n. 19 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2004 è inserito il seguente:
“Articolo 14 bis
Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari
1.
Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all’ubicazione delle strutture per il commiato di cui all’articolo 14 e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis.
2.
Sono comunque compatibili con l’ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l’ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.
3.
Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all’articolo 14, comma 5.
4.
È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.
5.
In caso di cessazione dell’attività, l’impresa funeraria ha l’obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.”.