LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 marzo 2025, n. 2
Capo VIII
Disposizioni in materia funeraria
Art. 27
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004
1.
All’
articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 28
Modifica dell’
articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004, dopo le parole:
“di cui all’articolo 14”
sono aggiunte le seguenti:
“e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis”.
Art. 29
Inserimento dell’
articolo 14 bis nella legge regionale n. 19 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2004 è inserito il seguente:
“Articolo 14 bis
Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari
1.
Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all’ubicazione delle strutture per il commiato di cui all’articolo 14 e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis.
2.
Sono comunque compatibili con l’ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l’ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.
3.
Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all’articolo 14, comma 5.
4.
È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.
5.
In caso di cessazione dell’attività, l’impresa funeraria ha l’obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.”.