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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Capo IX
Politiche abitative e del territorio
Art. 30
1. Il comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
“5 bis. Per gli alloggi di ERP che non risultino idonei all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento del patrimonio di ERP. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di ERP per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 6. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all’ERP.”.
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:
“5 ter. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l’attivazione dei programmi di recupero o riqualificazione di cui al comma 5 bis.”.
Art. 31
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:
“2 bis. Le ACER dispongono di un proprio patrimonio immobiliare costituito da immobili a destinazione residenziale e non residenziale. Gli immobili a destinazione residenziale sono destinati alla locazione secondo finalità e criteri afferenti all’edilizia residenziale sociale con i cui proventi concorrono al conseguimento del proprio equilibrio di bilancio.”.
Art. 32
1. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente:
“3 quater. Nell’ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 8, al fine di favorire l’attuazione dei programmi di recupero di cui all’articolo 20, comma 5 bis, promossi dai Comuni avvalendosi delle ACER, e i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all’articolo 40 comma 2 bis, la Regione può istituire, con il contributo delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo di cui al comma 1, un fondo per la concessione di contributi a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa depositi e prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica. Per gli immobili di proprietà delle ACER le risorse regionali sono concesse a condizione che, al termine del periodo di ammortamento dell’investimento, gli immobili entrino nella disponibilità del Comune territorialmente competente tramite convenzione per l’assegnazione in ERP o in ERS. Le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui sono definite con atto della Giunta regionale.”.
Art. 33
1. Dopo l’ articolo 75 della legge regionale n. 24 del 2017 è inserito il seguente:
“Art. 75 bis
Perimetrazione dei territori urbanizzati ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree in dissesto
1. Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico, approvate con decreto del Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 6 maggio 2024, n. 32, per territorio urbanizzato si intendono le aree perimetrate come tali dal Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato o approvato. Nelle more dell’adozione del PUG, il territorio urbanizzato può essere definito dal Consiglio comunale con apposita deliberazione che dà temporanea applicazione ai criteri di cui all’art. 32, commi 2 e 3, della presente legge ai fini del presente articolo, ove non vi abbia già provveduto nell’ambito dell’atto di recepimento della disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 Sito esterno e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).”.

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