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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024

Art. 11
1.
All’ articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole:
“Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall' allegato 1 del Regolamento Sito esterno (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del trattato Sito esterno).”
sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:
“2 bis. La Regione può ammettere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, nel rispetto delle condizioni previste dall’ articolo 6, comma 3, della legge n. 443 del 1985 Sito esterno.”.

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