LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 14 giugno 2024
Art. 11
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010
1.
All’
articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole:
“Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall'
allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e
108 del trattato ).”
sono soppresse.
2.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:
“2 bis.
La Regione può ammettere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, nel rispetto delle condizioni previste dall’
articolo 6, comma 3, della legge n. 443 del 1985 .”.