LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 marzo 2025, n. 2
Art. 14
Modifica dell’
articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016
1.
Il
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della
legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco" )) è sostituito dal seguente:
“1.
Le Pro Loco possono essere iscritte alla sezione, di cui all’
articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
), del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all'
articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017
, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.”.
(Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
), del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all'
articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017
, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.”.
